Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 5
5 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Le Camere di commercio hanno facoltà di rilasciare certificati comprovanti che una deliberazione in materia di Borsa è divenuta esecutiva per mancanza di provvedimento ministeriale, dopo essersi accertate che la deliberazione è giunta al Ministero e che questo non ha emesso alcun provvedimento nel termine di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-5