Art. 5
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 5

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In vigore dal 4 ott 1913
Le Camere di commercio hanno facoltà di rilasciare certificati comprovanti che una deliberazione in materia di Borsa è divenuta esecutiva per mancanza di provvedimento ministeriale, dopo essersi accertate che la deliberazione è giunta al Ministero e che questo non ha emesso alcun provvedimento nel termine di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-5