Regolamento›Capo V
Art. 48
55 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Le deliberazioni del Sindacato sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il deputato di Borsa che assiste alla formazione del listino non vota, ma vigila sul regolare svolgimento delle operazioni, partecipa alle discussioni e, verificandosi qualche inconveniente, ne informa prontamente la Camera di commercio ed i Ministeri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-48