Art. 4
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 4

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In vigore dal 4 ott 1913
Il ministro di agricoltura, industria e commercio accusa telegraficamente ricevuta delle deliberazioni comunicategli dalla Camera di commercio à sensi degli , secondo capoverso, e 14, secondo e terzo capoverso, della legge. Nel caso previsto nel terzo alinea dell' della legge, l'approvazione è concessa dal ministro di agricoltura, industria e commercio, previa adesione del ministro del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-4