Art. 24
RegolamentoCapo II

Art. 24

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In vigore dal 4 ott 1913
Gli operatori di cui all', n. 2, della legge, che hanno soddisfatto ogni loro impegno, possono domandare di essere radiati dall'albo degli esclusi. La domanda è fatta alla Deputazione di Borsa, che ne ordina la affissione nella sala delle riunioni, ov'è tenuta esposta per la durata di due mesi consecutivi. Durante detto termine, ogni creditore insoddisfatto può dar notizia del suo credito alla Deputazione. Spirato il termine anzidetto, la Deputazione provvede in merito alla domanda, sentito il Sindacato dei mediatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-24