Regolamento›Capo II
Art. 23
23 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Il divieto di entrare in Borsa cessa, e deve farsi luogo alla radiazione dall'albo degli esclusi:
1° per i falliti, il cui nome sia stato radiato dall'albo relativo à termini degli articoli 816 e 839 del Codice di commercio;
2° per coloro che siano stati esclusi temporaneamente, spirato il termine dell'esclusione;
3° per le persone di cui al n. 4 dell' della legge, allorchè sia revocata l'esclusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-23