Regolamento›Capo II
Art. 22
22 / 108In vigore dal 4 ott 1913
La Deputazione di Borsa, d'ufficio od a richiesta di chiunque, deve escludere gli operatori dichiarati falliti o che si trovino nelle condizioni prevedute dal n. 2 dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-22