Art. 17
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 17

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In vigore dal 4 ott 1913
Le insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile sono immediatamente liquidate dal Sindacato, debitamente autorizzato dalla Deputazione di Borsa, con le modalità stabile nel regolamento speciale di cui all' della legge, osservata anche in questo caso la disposizione del precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-17