Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 13
13 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per tre giorni dalla loro data.
Le deliberazioni della Deputazione di Borsa e della Camera di commercio sono comunicate dal presidente agl'interessati, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In relazione all' della legge, è fatto espresso avvertimento che la deliberazione può essere impugnata con ricorso da proporsi, secondo i casi, alla Camera di commercio ovvero al Ministero, rispettivamente entro cinque o dieci giorni dalla consegna della lettera di comunicazione.
Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la lettera risulta consegnata al destinatario, a norma delle vigenti disposizioni sul servizio postale.
Ciascun deputato di Borsa può ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio contro l'annullamento da parte della Camera di commercio di deliberazioni della Deputazione di Borsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-13