Art. 11
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 11

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In vigore dal 4 ott 1913
La Deputazione di Borsa è convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza è convocata per lo stesso giorno. Il deputato effettivo che non può intervenire ad una adunanza ne deve avvertire immediatamente il presidente, perché questi possa invitare alcuno dei supplenti.
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