Art. 105
RegolamentoTitolo V

Art. 105

105 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
Le domande dirette alle Camere di commercio per l'ammissione alla quotazione dei titoli delle Società commerciali, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, per l'iscrizione fra i mediatori in merci e per l'ammissione nel recinto delle grida di cui agli della legge devono redigersi su carta bollata da centesimi 60.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-105