Art. 6
Disciplinare

Art. 6

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In vigore dal 19 set 1913
Ogni qualvolta le condizioni del suolo lo permettano, e tenuto conto delle esigenze del servizio, dovranno impiantarsi pozzi tubolari metallici, a preferenza di quelli a serbatoio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-6