Art. 16
Disciplinare

Art. 16

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In vigore dal 19 set 1913
Deve essere assolutamente vietato contaminare, con deiezioni e rifiuti, l'area circostante ai baraccamenti, la platea delle gallerie ed i carrelli del materiale di scarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-16