Testo unico›Titolo IV
Art. 81
81 / 81Art. 39, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, si trovano già classificati e parificati ai marittimi, restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1885, n. 3095, e della legge 25 luglio 1904, n. 523, fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio della pubblicazione della suddetta legge 2 gennaio 1910, n. 9, provveduto alle classificazioni di cui all', del presente testo unico e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli della legge 14 luglio 1907, n. 524.
VITTORIO EMANUELE.
Sacchi.
Tedesco.
Nitti.
Facta.
Leonardi-Cattolica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-81