Art. 78 · Art. 40, lett. c), legge 2 gennaio 1910, n. 9.
Testo unicoTitolo IV

Art. 78

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Art. 40, lett. c), legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Sono abrogati il capoverso c) dell'art. 94, gli articoli 100, 142 e 149 della legge 20 marzo 1865, allegato F) ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-78