Art. 76 · Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoCapo II

Art. 76

17 / 81

Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 21 set 1913
È mantenuta l'osservanza dei regolamenti speciali in vigore pei l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provveda in conformità dell'articolo seguente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-76