Testo unico›Capo II
Art. 76
17 / 81Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 21 set 1913
È mantenuta l'osservanza dei regolamenti speciali in vigore pei l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provveda in conformità dell'articolo seguente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-76