Art. 67 · Art. 155, legge 20 marzo 1865, alleg. F.
Testo unicoCapo II

Art. 67

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Art. 155, legge 20 marzo 1865, alleg. F.

In vigore dal 21 set 1913
Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più Provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre Provincie per le loro osservazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-67