Testo unico›Capo II
Art. 64
5 / 81Art. 152, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 21 set 1913
Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.
Questa licenza viene accordata, dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni sul territorio del quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-64