Art. 53 · Art. 34, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
Testo unicoTitolo II

Art. 53

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Art. 34, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o esservi stato autorizzato dal Governo, incorre in una multa da L. 100 a L. 3000 e nella perdita delle opere e degli impianti, quando dall'autorità competente non sia ordinata la riduzione in pristino. Il contravventore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso chi ha in legittimo esercizio le opere e gli impianti esistenti nell'intesa via navigabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-53