Art. 44 · Art. 165, legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo unicoTitolo II

Art. 44

58 / 81

Art. 165, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 21 set 1913
Nessuno può fare opere nell'alveo dei corsi d'acqua navigabili, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-44