Testo unico›Titolo II
Art. 43
57 / 81Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 14 nov 1962
È in facoltà dei Ministero dei lavori pubblici di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del corso di acqua navigabile sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.
Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetto da approvarsi dal Ministero predetto nell'intento di evitare il taglio.
Note all'articolo
- La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: [...] b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-43