Art. 39
Testo unicoTitolo II

Art. 39

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In vigore dal 21 set 1913
(°, lett. e) ed f), legge 20 marzo 1865, allegato F). Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici: a) il regime e la polizia delle vie navigabili, i progetti e le opere relative alla navigazione ed al trasporto dei legnami a galla e la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi; b) i canali demaniali di navigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione di difesa, di conservazione e di miglioramento, nonché la polizia della navigazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-39