Art. 3 · Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
Testo unicoTitolo ICapo I

Art. 3

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Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 8 feb 1917
È data facoltà al governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potrà essere fatta se non per legge. La iscrizione è fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici: a) di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe; b) di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati. I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà. Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.

Note all'articolo

  • La L. 8 aprile 1915, n. 508 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' data facolta' al Governo del Re per un periodo di altri due anni, in aggiunta al quinquennio stabilito dall'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, di provvedere, alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire con le modalita' e forme dall'articolo stesso stabilite".
  • Il D.L. Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, convertito senza modificazioni dalla L. 6 luglio 1922, n. 895, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine entro il quale, giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, e' data facolta' al Governo del Re di provvedere all'iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire, gia' prorogato di due anni con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 508, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1917".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-3