Testo unico›Capo V
Art. 28
42 / 81Art. 25, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
La concessione ha una durata non minore di cinquanta anni, nè maggiore di settanta.
Trascorsi trent'anni dal giorno in cui è cominciata la riscossione anche parziale di proventi e tasse, o trascorso il minor termine stabilito nell'atto di concessione, è in facoltà dello Stato di farne, in qualsiasi epoca, il riscatto alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, avendosi riguardo ai prodotti ottenuti dalle opere e mezzi concessi, e con le norme stabilite negli della legge 12 luglio 1908, sia per quanto concerne la diffida, l'efficacia sua e la determinazione arbitrale dell'indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-28