Art. 16 · Art. 40, legge 2 gennaio 1910, n. 9, terzo capoverso.
Testo unicoSez. V

Art. 16

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Art. 40, legge 2 gennaio 1910, n. 9, terzo capoverso.

In vigore dal 21 set 1913
Lo Stato sostiene le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.
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