Art. 9 · Condizioni generali per l'ammissione
Ordinamento

Art. 9

Abrogato9 / 26

Condizioni generali per l'ammissione

In vigore dal 16 dic 2010
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-29;969#art-o-9