Art. 24 · Rinvio degli allievi per deficienza intellettuale o per insuccesso di esame
Ordinamento

Art. 24

Abrogato24 / 34

Rinvio degli allievi per deficienza intellettuale o per insuccesso di esame

In vigore dal 10 feb 2011
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-29;1008#art-o-24