Art. 87 · Generi che possono essere inviati ai detenuti o da loro acquistati.
RegolamentoCapo XV

Art. 87

Abrogato87 / 96

Generi che possono essere inviati ai detenuti o da loro acquistati.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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