Art. 86 · (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 16).
Testo unico§ V

Art. 86

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 16).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quella in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-86