Art. 84 · (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 14).
Testo unico§ V

Art. 84

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 14).

In vigore dal 6 ago 1913
I prestiti sono di due tipi: a) ad annualità costante, comprensiva degli interessi e del rimborso; b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e di interessi degressivi. Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica dell'ente mutuatario lo consenta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-84