Art. 247 · (Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 4).
Testo unicoSez. XXVI

Art. 247

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(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 4).

In vigore dal 6 ago 1913
I proventi straordinari derivanti dalla vendita dei terreni bonificati della concessione italiana in Tientsin, che si verificheranno nel periodo di ammortamento delle anticipazioni, saranno interamente versati a scomputo del residuo debito e l'annualità di ammortamento verrà analogamente ridotta. Gl'importi di tali versamenti saranno imputati nel bilancio dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministro degli affari esteri conformemente a quanto è indicato al precedente per le annualità di ammortamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-247