Art. 240 · (Legge 6 luglio 1911, n. 763, articolo unico).
Testo unicoSez. XXIII

Art. 240

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(Legge 6 luglio 1911, n. 763, articolo unico).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 12.540.000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del-relativo materiale rotabile. La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del ministro del tesoro. Ad incominciare dall'esercizio 1911-912 sarà inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti. Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gl'interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Colonia eritrea.
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