Art. 235 · (Legge 27 aprile 1911, n. 389, articoli 1 e 2 e legge 6 luglio 1911, n. 677, articoli 1 e 2).
Testo unicoSez. XX

Art. 235

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(Legge 27 aprile 1911, n. 389, articoli 1 e 2 e legge 6 luglio 1911, n. 677, articoli 1 e 2).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato le somme di L. 2.050.000 e L. 3.210.000 per acquisti, e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, ai termini delle leggi 27 aprile 1911, n. 389, e 6 luglio 1911, n. 677. Le anzidette somme verranno imputate a speciali capitoli corrispondenti a quelli iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1910-911. Le anticipazioni di cui al primo comma di questo articolo sono estinguibili in 15 annualità uguali posticipate di rispettive lire 184.379,26 e L. 288.710,93 ciascuna, comprendenti capitale e interessi al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926. Le somme occorrenti per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità saranno inscritte, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.
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