Testo unico›Sez. X
Art. 223
224 / 257(Legge 15 luglio 1906, n. 333, articoli 6 (1° e 2° comma), 7 (1° e 3° comma), 8 (1°, 2° e 3° comma) e legge 2 febbraio 1911, n. 70, articoli 1 (1° e 2° comma), 5, 8 e 13).
In vigore dal 6 ago 1913
Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario, istituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, che ammonta a L. 10.017.298,93, somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905, è amministrato, sino a che non siano costituite in enti morali e non siano in grado di provvedervi da sè, dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle Provincie indicate e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario di esercizio contemplato dalla legge sopraindicata. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli si varrà dei Consorzi ed Istituti contemplati nell' della legge 7 luglio 1901, n. 334, e terrà per ciascuna Provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali. La Cassa stessa può fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località, nelle quali gli enti intermediari non esistano, o siano inattivi, o non possano convenientemente assumere tali operazioni.
Tale somma di L. 10.017.298,93 sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 3,50 per cento, entro 25 anni.
Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nella Provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a L.6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato all'estinzione delle anticipazioni ed al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dal precedente comma di questo articolo.
Per le Provincie nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto od in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà inscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.
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