Testo unico›Sez. IX
Art. 222
223 / 257(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 45 (comma 1° e 2°), 46 (1° comma) e 47 (1° e 3° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
Alla formazione del capitale di ciascuna delle tre sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dell'Istituto di credito agrario nelle Calabrie, intitolato Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» ed avente carattere di ente morale autonomo, verrà destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale su i terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.
Il 30 per cento del tributo fondiario sui terreni, riscosso nelle Provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata o in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dal presente articolo.
Se, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto od in parte, nelle Provincie calabresi il fondo destinato alle anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-222