Testo unico›Sez. VII
Art. 216
217 / 257(Legge 2 luglio 1905, n. 319, art. 7; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 8 e legge 6 luglio 1911, n. 764, articolo unico, ultimo comma).
In vigore dal 6 ago 1913
La somma di L. 2.761.595,96 ancora dovuta al 30 giugno 1910 alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dell'anticipazione ordinaria di L. 3.600.000 occorsa per il riscatto del Benadir, anziché essere estinta con le residue annualità pagabili dal 1910-911 al 1918-919 secondo la tabella annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 499, sarà corrisposta alla Cassa medesima, a cura del Ministero degli affari esteri, in 35 annualità posticipate di L. 147.958,91 calcolate al saggio d'interesse del 4 per cento, pagabili entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 1911 sino al 1945 incluso.
Il credito della Cassa dei depositi e prestiti dipendente dall'anzidetta anticipazione è rappresentato da un certificato speciale valutabile tra gli impieghi in titoli di Stato agli effetti del precedente .
L'annualità predetta sarà inscritta in uno speciale capitolo del bilancio della Somalia italiana e sarà versata alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato.
Storico versioni
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