Testo unico›Sez. V
Art. 214
215 / 257(Legge 14 luglio 1907, n. 554, art. 1).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti oltre l'anticipazione di cui all'articolo precedente è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i maggiori fondi occorrenti per completare, ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 554, le opere di riparazione dei danni causati dalla frana nel comune di Campomaggiore fino alla concorrenza di una somma corrispondente ad una annualità di L. 27.000, comprendente ammortamento ed interessi al saggio stabilito per i mutui con la Cassa predetta, da inscriversi per 25 anni nel bilancio passivo del Ministero stesso, e da pagarsi non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-214