Art. 210 · (Legge 28 dicembre 1902, n. 547, art. 2 e legge 6 giugno 1907, numero 300, art. 3).
Testo unicoSez. II

Art. 210

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(Legge 28 dicembre 1902, n. 547, art. 2 e legge 6 giugno 1907, numero 300, art. 3).

In vigore dal 6 ago 1913
Le somme dovute alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito col tesoro in dipendenza dell' della legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificato con l' della legge 6 giugno 1907, n. 300, concernente l'anticipata esecuzione dei lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato, saranno rimborsate entro otto esercizi a decorrere dal 1907-908. Sulle somme stesse è corrisposto l'interesse del 4 per cento. Sugl'interessi non è dovuta l'imposta di ricchezza mobile.
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