Testo unico›§ VII
Art. 207
206 / 257(Legge 30 giugno 1912, n. 746, art. 4).
In vigore dal 6 ago 1913
Per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Cosenza, di cui nella legge 30 giugno 1912, n. 746, il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo. Esso sarà ammortizzabile in 50 anni e lo Stato contribuirà in ragione del quindici per cento nel pagamento delle annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-207