Art. 203 · (Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 2).
Testo unico§ VII

Art. 203

202 / 257

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 2).

In vigore dal 6 ago 1913
Il riparto dagli interessi ai singoli Comuni verrà fatto in conformità della sentenza del Collegio arbitrale Silano 24 marzo 1886, omologata con sentenza del tribunale civile di Cosenza 26 marzo 1886, cioè in ragione della popolazione di ciascun Comune e dell'estensione delle terre ad esso attribuite. Tale reparto risulterà da tabella approvata, entro un mese dalla promulgazione della legge 27 giugno 1912, n. 766, con decreto del Ministero delle finanze e che sarà comunicata alla Cassa dei depositi e prestiti ed ai Comuni interessati.
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