Art. 198 · (Legge 30 giugno 1912, n. 747, art. 3 ed annessa convenzione 23 aprile 1912, art. 11, 2° comma).
Testo unico§ VII

Art. 198

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(Legge 30 giugno 1912, n. 747, art. 3 ed annessa convenzione 23 aprile 1912, art. 11, 2° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a mutuare al comune di Torino la somma di lire 4 milioni, al saggio del 4 per cento, oltre la somma di lire 2 milioni, già somministratagli, ai sensi dell' della precedente convenzione stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581. Il mutuo stesso sarà ammortizzato in 35 anni o in altro periodo di tempo, secondo gli accordi che saranno presi all'uopo colla Cassa dei depositi e prestiti. La somministrazione del nuovo mutuo è subordinata alla dimostrazione da parte del Comune della erogazione della somma di lire 2 milioni già mutuata, e sarà fatta ratealmente a misura che progrediranno i lavori di costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari e di quello per la officina governativa delle carte-valori, secondo accordi da prendersi con la Cassa dei depositi e prestiti.
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