Testo unico›§ VII
Art. 194
193 / 257(Legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª), articoli 1 e 3 e legge 6 giugno 1907, n. 320, articoli l e 2).
In vigore dal 6 ago 1913
A termini della legge 6 giugno 1907, n. 320, è stabilito in 50 anni al saggio del 3,50 per cento all'anno l'ammortamento del residuo debito del comune di Pisa verso la Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei mutui che fino alla concorrenza di 20 milioni gli furono concessi in base alla legge del 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª) e dei quali fu già prolungato l'ammortamento in base all' della legge 24 aprile 1898, n. 132.
Nel bilancio del Ministero del tesoro, a partire dal 1908-909, sarà stanziato il concorso dello Stato nel pagamento degl'interessi del prestito trasformato, nella misura dell'1,50 per cento in corrispondenza dell'originaria differenza tra il saggio normale vigente nel 1887 e quello ridotto del 3,50 per cento.
Le annualità dovute per interessi ed ammortizzazione dei prestiti di cui al presente articolo per quella parte che non è compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovrimposta comunale alla imposta fondiaria, sono garantite con delegazioni rilasciate della provincia di Pisa sulla sovrimposta provinciale in luogo e vece del comune di Pisa.
Per un periodo di 15 anni, in esecuzione della legge 6 giugno 1907, n. 320, il comune di Pisa sarà sottoposto alla tutela della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, ai sensi delle leggi 17 maggio 1900 n. 173, e 19 maggio 1904, n. 185. Il bilancio normale del Comune e le sue variazioni annuali verranno, per l'anzidetto periodo, approvati dalla Commissione Reale, sentita la Cassa dei depositi e prestiti.
Storico versioni
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