Testo unico›§ VII
Art. 186
185 / 257(Legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 4 ed annesso allegato B).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali di cui al seguente elenco.
Salva l'osservanza delle prescrizioni di questa e di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni stabilite del regolamento esecutivo della legge 15 luglio 1911, n. 755, nel quale sono altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui:
a) costruzione di nuovi edifizi per le scuole elementari urbane L. 3.500.000;
b) costruzione di nuovi edifizi per le scuole elementari dell'Agro L. 2.000.000;
c) costruzione di nuovi edifizi per le scuole secondarie lire 4.000.000;
d) acquisto di nuovo materiale per il servizio della nettezza urbana L. 800.000;
e) opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano, costruzione di un nuovo cimitero e di un ospedale per le malattie infettive diffusive L. 1.500.000;
f) acquisto di nuovo materiale per il mattatoio L. 400.000;
g) costruzione di caserme ed acquisto di materiale per il servizio dei vigili L. 1.200.000;
h) costruzione di mercati L. 4.000.000 ivi comprese L. 2.500.000, facenti parte del mutuo di L. 15 milioni autorizzato col precedente ;
i) costruzione di nuovi acquedotti e sistemazione di quelli esistenti L 1.100.000;
k) costruzione dei collettori delle fogne L. 6.500.000.
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