Art. 186 · (Legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 4 ed annesso allegato B).
Testo unico§ VII

Art. 186

185 / 257

(Legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 4 ed annesso allegato B).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali di cui al seguente elenco. Salva l'osservanza delle prescrizioni di questa e di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni stabilite del regolamento esecutivo della legge 15 luglio 1911, n. 755, nel quale sono altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui: a) costruzione di nuovi edifizi per le scuole elementari urbane L. 3.500.000; b) costruzione di nuovi edifizi per le scuole elementari dell'Agro L. 2.000.000; c) costruzione di nuovi edifizi per le scuole secondarie lire 4.000.000; d) acquisto di nuovo materiale per il servizio della nettezza urbana L. 800.000; e) opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano, costruzione di un nuovo cimitero e di un ospedale per le malattie infettive diffusive L. 1.500.000; f) acquisto di nuovo materiale per il mattatoio L. 400.000; g) costruzione di caserme ed acquisto di materiale per il servizio dei vigili L. 1.200.000; h) costruzione di mercati L. 4.000.000 ivi comprese L. 2.500.000, facenti parte del mutuo di L. 15 milioni autorizzato col precedente ; i) costruzione di nuovi acquedotti e sistemazione di quelli esistenti L 1.100.000; k) costruzione dei collettori delle fogne L. 6.500.000.
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