Testo unico›§ VI
Art. 175
173 / 257(Legge 28 luglio 1911, n. 842, articoli 1 (1° comma) e 8 1°, 2° e 3º comma).
In vigore dal 6 ago 1913
I mutui di cui al precedente potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione pel riparto dell'addizionale medesima, all'assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del Comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale.
In tal caso il mutuo verrà diviso in due parti, di cui una corrispondente al contributo dello Stato, sarà estinta in 50 anni e l'altra, relativa alla quota a carico del Comune, sarà estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al 1923, termine dell'addizionale.
La stessa facoltà è accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei Comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condutture d'acqua potabile e per opere igieniche e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguirà anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-175