Testo unico›§ VI
Art. 167
165 / 257(Legge 25 giugno 1906, n.255, articoli 13, 14 e 26 (ultimo comma); legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 5; regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, art. 5; legge 11 luglio 1907, n. 534, art. 1; legge 19 luglio 1907, n. 549, art. 4 e legge 9 luglio 1908, n. 445, articolo 47).
In vigore dal 6 ago 1913
Le Provincie e i Comuni della Calabria, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto del settembre 1905, possono, su domande presentate entro il 6 gennaio 1909, contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti strettamente necessari.
Questi mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno per metà a carico dell'ente mutuatario e per metà a carico dello Stato.
L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di 5 milioni di lire.
Per le spese a carico dello Stato saranno fatte le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
I ricorsi, i documenti e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione del presente articolo e dei precedenti 165 e 166, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.
Il disposto del precedente comma di quest'articolo si applica anche ai prestiti che le Provincie e i Comuni della Calabria assumano con la Cassa dei depositi e prestiti e con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, sia per trasformare debiti contratti da detti conti con la stessa Cassa e con la stessa sezione autonoma, fino a tutto l'anno 1905, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati a tutto l'anno suddetto.
Storico versioni
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