Art. 163 · (Legge 20 febbraio 1899, n. 53, articoli 1 e 4).
Testo unico§ VI

Art. 163

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(Legge 20 febbraio 1899, n. 53, articoli 1 e 4).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei prestiti autorizzati dalla legge 20 febbraio 1899, n. 53, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore dei Comuni dei circondari di Rieti e di Cittaducale, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie, ricostruire e riparare i loro edifizi e tutte le altre opere pubbliche danneggiate dal terremoto del 28 giugno 1898, è stabilito in 35 annualità, nel pagamento delle quali concorre lo Stato in ragione del 2 per cento. A tale scopo per la durata di 35 anni è iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando dall'esercizio 1899-900, la somma annua di lire 50,000, devoluta, in concorso agli altri Istituti assuntori di operazioni a favore di privati, alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia e pagamento dei suoi crediti in capitale ed accessori.
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