Testo unico›§ VI
Art. 161
159 / 257(Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772), articoli 1, lettera b), 5 e 9 e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1 e 2, lettera a) e art. 21, 2° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni del precedente si estendono alle Amministrazioni provinciali e comunali delle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio (per il solo comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari e Sassari per le opere di difesa degli abitati, per quelle stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili e per quelle di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911.
Tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione del precedente comma, saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, con annotazione su ciascun atto dello scopo cui serve e con riferimento alla legge 12 luglio 1912, n. 772.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-161