Art. 157 · (Legge 7 luglio 1901, n. 325, articoli 1, 2 e 3).
Testo unico§ VI

Art. 157

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(Legge 7 luglio 1901, n. 325, articoli 1, 2 e 3).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento del prestito di L. 44.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Acerenza per abilitarlo ad eseguire le opere di consolidamento della frana accaduta il 14 maggio 1901 e di difesa dell'abitato, è stabilito in 35 anni. Al pagamento delle relative annualità lo Stato contribuisce in ragione di L. 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di L. 880 per la durata di 35 anni. Le opere anzidette dovranno eseguirsi a cura e su progetti del genio civile, approvati dal Consiglio comunale.
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