Testo unico›§ VI
Art. 153
151 / 257(Legge 29 dicembre 1907, n.810, articoli 14 e 15).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ammortizzabili in 35 annualità e nei casi di provata necessità in 50 anni, a favore delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e dei Consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico, detratto l'eventuale sussidio governativo, e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il 31 dicembre 1903 e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905, ad opere pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di Comuni e frazioni, quanto all'esecuzione di lavori di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi.
Al pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi in base al presente articolo alle Provincie, Comuni e Consorzi di Comuni, lo Stato contribuirà in ragione della metà degli interessi medesimi versandone l'importo alla Cassa depositi e prestiti in annualità ridotte costanti per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.
A tale scopo sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (parte straordinaria), per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-153