Art. 146 · Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 8
Testo unico§ V

Art. 146

143 / 257

Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 8

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni di cui ai precedenti della presente legge sono applicabili ai Comuni isolati delle Provincie di Basilicata e della Calabria, compresi nella tabella D della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nella tabella C della legge 25 giugno 1906, n. 255. Il rimborso delle somme che da essi saranno anticipate, per la costruzione delle rispettive strade di allacciamento all'esistente rete stradale sarà effettuato nei modi e nei termini da stabilirsi con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, senza riferimento al limite massimo di sette anni di cui al citato . Il contributo governativo nel pagamento degli interessi sui mutui di cui allo stesso , sarà pagato con i fondi autorizzati in favore della Basilicata e della Calabria per la costruzione delle strade sovraccennate.
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