Art. 141 · (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 53).
Testo unico§ V

Art. 141

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 53).

In vigore dal 6 ago 1913
I Comuni, i quali entro dieci anni dal 23 luglio 1903 completeranno le strade per essi obbligatorie, in base alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa, che da essi a tale scopo sarà sostenuta. Tale sussidio potrà darsi in delegazione alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia di mutui che i Comuni anzidetti assumessero per lo scopo di cui al presente articolo.
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